Scadenze in materia di sicurezza antincendio

Il CNAPPC ha emanato la Circolare n. 86 in risposta alle numerose richieste di chiarimenti e di interpretazioni fornite, in merito all’aggiornamento sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio ed in particolare se essa possa ritenersi ulteriormente prorogata, stante la scadenza dell’emergenza sanitaria al 31 dicembre 2021, in base all’art. 1 del DL 23 luglio 2021 n. 105. 

Si fa presente che il predetto DL 105 prevede all’art. 6 un rinvio all’allegato A, ove viene elencata la proroga soltanto per le disposizioni legislative ivi individuate, non prevedendo in tale elencazione l’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020, inerente la questione di cui all’oggetto. 

Sia l’art. 6 che l’allegato A non sono stati modificati in fase di conversione in sede parlamentare, ed è imminente la conversione in legge di tale testo; ne deriva che, allo stato, deve ritenersi che il termine ultimo per l’aggiornamento obbligatorio antincendio debba ritenersi fissato al 29 ottobre 2021. 

E ciò verosimilmente anche per i quinquenni di riferimento che siano scaduti o scadranno dopo il 31 luglio (ed entro il 29 ottobre), in ragione di un’interpretazione (ed applicazione) più favorevole del disposto del citato art. 103, comma 2. 

Tali considerazioni, peraltro, appaiono in linea con il vigente principio che dal 1° luglio 2021, in zona gialla, i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi anche in presenza, nel rispetto di protocolli e linee guida (art. 10 DL 18 maggio 2021 n. 65) e nel rispetto di quanto previsto dall’Ordinanza 29 maggio 2021 del Ministero della Salute (cfr. circolari CNAPPC 55 e 67 del 2021), rendendo quindi possibile lo svolgimento di corsi di aggiornamento anche in presenza. 

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