Regolamenti Inarcassa: novità in vigore dal 01.01.2021

Si riportano n sintesi le principali modifiche o variazioni rispetto ai precedenti regolamenti.

Regolamento generale previdenza: da rgp 2012 a rgp

ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE AD INARCASSA
  • Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2, comma 1 e 3).
  • Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a) e nel caso in cui siano presenti errori di natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino l’addebito di ulteriore contribuzione.
  • Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3): versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in misura intera anche per i pensionati iscritti [Nota: NON CAMBIA LA CONTRIBUZIONE ANNUALE!!! 14,5% SUL REDDITO e 4% SUL VOLUME D’AFFARI].
  • Sono esclusi dalla facoltà di deroga al contributo minimo soggettivo anche i pensionati di altro ente (art 4, comma 3bis).
  • Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4, comma 4 e 5, comma 4).riconosciuta solo se il reddito professionale è uguale o inferiore al reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione. [per il 2021 si considera il reddito medio dichiarato nel  2020  e nel 2019 – quindi redditi 2019 e redditi 2018 ].
  • Pagamento dei contributi con scadenze di sabato o festivi (art. 10, comma 6). rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo successivo.

All’articolo 11 del Regolamento generale Pevidenza [RGP] sono raggruppati i casi di  PRESCRIZIONI E DECADENZE

  • Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di cui all’articolo 7 dello Statuto.
  • Il termine entro cui operare l’iscrizione retroattiva,  la cancellazione o rettifica di periodi pregressi è IL QUINQUENNIO. La decadenza del quinquennio decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo.
  • I contributi versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.
  • Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni indebitamente corrisposte.
  • Non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l’indebita percezione sia dovuta a dolo dell’interessato.

 

PENSIONI

  • La maturazione del diritto a pensione è subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi ed oneri accessori con riferimento all’intera carriera dell’iscritto.
  • L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con integrale contribuzione.
  • La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini previdenziali, non può essere restituita (comma 3).
  • Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda dell’interessato, ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio (comma 4).
  • La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede di pensionamento si hanno 180 giorni di tempo, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente ripresentata (comma 6).
  • Pensione di vecchiaia unificata anticipata (art. 20, comma 3). La percentuale di riduzione della quota retributiva della PVUa viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto all’età pensionabile ordinaria.Nota: rispetto alle percentuali di riduzione già previste nel RGP 2012 l’abbattimento dello 0,43% tiene conto anche dell’aspetto finanziario dell’anticipo pensionistico.
  • Pensione di invalidità (art. 22, comma 4). Viene alzata la soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito professionale è superiore a due volte l’importo della pensione in godimento e l’importo della pensione sommato al reddito professionale è superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O del RGP.
  • Pensione superstiti (art. 24). La pensione per i superstiti (reversibilità e indiretta) è estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave . Diventano titolari del diritto inoltre anche i superstiti dell’associato che all’epoca del decesso non era più iscritto a Inarcassa ma che ha maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva.
  • Pensione minima:  (art. 28, comma 5, lett. a)). L’ ISEE da presentare per ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciato nell’anno di presentazione della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si perfezioni successivamente alla domanda.
  • nella rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1), le variazioni percentuali sono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione annuale dell’indice FOI calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto immediato il periodo di riferimento per determinare la variazione percentuale è anticipato  a giugno dell’anno precedente a quello da cui ha effetto la rivalutazione.

    Regolamento riscatti e ricongiunzioni

Le novità principali riguardano requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5 RR)  e il calcolo della quota di pensione (art. 6 RR). In particolare:

  1. E’ confermata la ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi di lavoro anteriori al 2013 – come alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – per gli iscritti che alla data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e contribuzione a Inarcassa;
  2. Sono introdotti coefficienti specifici per il calcolo della quota di pensione dei periodi ricongiunti con metodo contributivo per tenere conto dei maggiori oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti [tabella F].
Articolo precedenteWorkshop virtuale Marocco
Articolo successivoProssime scadenze: le due polizze