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VI edizione del Concorso Fotografico “Sicurezza nei cantieri”

All’interno della “UNDICESIMA Giornata Nazionale per la Sicurezza nei cantieri” la Federarchitetti promuove la SESTA Edizione del concorso fotografico “SICUREZZA NEI CANTIERI” che quest’anno ha per tema GESTIONE DEL LAVORATORE”.

Il concorso è promosso nell’interesse della collettività in quanto ha l’obiettivo di dare evidenza alla molteplicità dei rischi presenti nei cantieri, al fine di sensibilizzare gli addetti ai lavori (tecnici, imprese e maestranze) e l’opinione pubblica, e tra essi i potenziali committenti di lavori edili, alla cultura della sicurezza, perché essa diventi un patrimonio condiviso in ambito Nazionale e locale e possa essere considerato un prodotto di eccellenza.

Il tema del concorso è articolato in un’unica sezione nella quale il concorrente, attraverso scatti fotografici comunque attinenti il cantiere edile, documenti con immagini significative, i principali rischi, o esempi di buona prassi, o la vita dell’operaio in cantiere.

ALLEGATO

Bando

Il paesaggio e l’ambiente come bene comune. Opere, Forme, Istituzioni

Segnaliamo il Corso di Formazione Permanente “IL PAESAGGIO E L’AMBIENTE COME BENE COMUNE. Opere, Forme, Istituzioni”, organizzato dall’Osservatorio per la qualità del paesaggio della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con l’Università di Bologna.

Il Corso sarà avviato il 26 febbraio 2021 e si chiuderà il 26 giugno 2021, per un totale di 72 ore tra docenze e laboratori.

Saranno ammessi fino a n. 60 partecipanti, tra le seguenti categorie:

  • docenti di scuola primaria e secondaria;
  • educatori ambientali e guide escursionistiche-ambientali;
  • esperti in divulgazione e organizzazione di eventi in relazione al paesaggio.

Agli iscritti sarà richiesta una quota di partecipazione di 100,00 Euro.

Le docenze affronteranno il tema in termini geostorici, sensibili (percettivi, visivo-rappresentativi, uditivi, esemplificativo-materiali, operativi, normativi), narrativi e sintattico-semantici, al fine di conoscere il paesaggio come categoria dinamica e transculturale.

Il bando di concorso – in scadenza il prossimo 18/02/2021– è consultabile sul sito dell’Universita di Bologna, nella sezione “Didattica” al seguente link.

La partecipazione prevede il riconoscimento di 20 CFP, assegnati dalla Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia Romagna.

Link al sito dell’Osservatorio ER: https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio-qualita-paesaggio/notizie/nuova-edizione-corso-educatori

ALLEGATO

Programma

Seminario di orientamento del sistema di protezione civile

Segnaliamo agli iscritti che il Seminario di Orientamento del Sistema di Protezione Civile è disponibile in modalità FAD asincrona su Im@ateria.

Si tratta del primo evento informativo, costituito dal seminario di orientamento, il cui programma è il seguente:

  • La Struttura Tecnica Nazionale, Armando Zambrano, Presidente CNI-Coordinatore STN
  • Il Servizio Nazionale della Protezione Civile, Angela Tosoni, Funzionario DPC
  • Il modello di Protezione Civile nelle Regioni, Carmelo Tulumello, Direttore Agenzia Regionale del Lazio per la Sicurezza
  • Psicologia dell’Emergenza, Donatella Galliano, Consiglio Nazionale Psicologi
  • La cultura della prevenzione, Carlo Doglioni, Presidente INGV
  • Etica e deontologia professionale nell’operare in emergenza, Marina Chiarelli, Consulente Consiglio Nazionale Forense

Il Corso è:

  • la Replica del Seminario di Orientamento del Sistema di Protezione Civile che è stato proposto ai Colleghi Abilitati AeDES e FAST con iscrizione automatica effettuata dal CNAPPC
  • la Replica del Seminario di Orientamento del Sistema di Protezione Civile presentato sul sito STN https://stn-italia.it/comunicati-stampa/seminarioorientamentostn/ ed erogato in modalità a distanza sincrona nei giorni 28/12/2020 e 04/01/2021.

Per conseguenza potranno essere assegnati CFP Deontologici solo per uno dei tre Seminario di Orientamento del Sistema di Protezione Civile di cui sopra.

ALLEGATO

Locandina

Superbonus 110%: risposte ai quesiti posti durante il seminario

Di seguito pubblichiamo le risposte alle domande poste ai relatori referenti del Comune di PArma, in occasione dell’incontro sul Superbonus110% del 2 dicembre 2020.

  • Risposte del Arch. Daniela Rossi per il Settore Sportello Attività Produttive e Edilizia, Comune di Parma, inerenti al tema: La normativa urbanistico/edilizia di riferimento per le diverse tipologie di interventi alla luce delle novità introdotte dal DL Semplificazione e di quelle di imminente adozione da parte della Regione E-R
  1. Domanda:

La legge n. 120/2020, pur ampliando il concetto di manutenzione straordinaria, sembra ulteriormente limitare la possibilità di intervenire su immobili sottoposti a tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e agli immobili ubicati nelle zone omogenee A. La legge 120/20 prevede che per tali edifici sia consentita la Ristrutturazione Edilizia con Demolizione e Ricostruzione esclusivamente ove vengano mantenuti inalterati oltre alle già previste Volume e sagoma preesistenti anche:

  • i prospetti;
  • il sedime;
  • le caratteristiche plani volumetriche e tipologiche dell’edificio preesistete;

A seguito di tale importante modifica legislativa un gran numero di edifici ad uso residenziale, sottoposti a tutela  di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 o ubicati nelle zone omogenee A,  fatiscenti e privi di qualsiasi caratteristica tipologica ed  estetica e privi di quelle caratteristiche tecnico-funzionali oggi richieste dalle nuove normative, sono totalmente esclusi da interventi di ristrutturazione edilizia escludendo quindi una ricostruzione attenta sia al contesto paesaggistico che al rispetto dei nuovi requisiti estetici e prestazionali.

Interventi di R.E. con modifica di sagoma e prospetto sono consentiti quindi esclusivamente, se trattati come Nuove costruzioni e tramite presentazione PDC, escludendoli, quindi, dalla possibilità di accedere alle detrazioni così caldamente introdotte con il decreto rilancio. È consentito che le Amministrazioni comunali possano derogare in materia di vincoli paesaggistici e consentire l’autorizzazione alla Ristrutturazione Edilizia con Demolizione e ricostruzione mantenendo Volume esistente ma consentendo il Fuori sagoma e prospetti differenti?

Risposta:

Si conferma quanto esposto nella domanda, fatte salve le eventuali previsioni contenute nel progetto di legge di modifica della LR 15/13, approvato con DGR n. 1612 del 16/11/2020, che prevede quanto segue: “Rimane fermo che nei seguenti casi gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria:

  1. a) con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
  2. b) nei centri storici e negli insediamenti e infrastrutture storici del territorio rurale, qualora il piano urbanistico non abbia stabilito la disciplina particolareggiata degli interventi e usi ammissibili e le forme di tutela degli edifici di particolare interesse storico-architettonico o culturale e testimoniale”.

2. Domanda:

Nel caso in cui si coibenti un edificio e ai fini di risolvere i ponti termici vengano ridotte le misure delle finestre si deve presentare una CILA o una SCIA, ovvero essendo stati modificati i prospetti si ricade in manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia?

Risposta:

Se il cappotto, risvoltando sulle spalle delle finestre, riduce l’ampiezza delle bucature delle finestre, oltre ad essere dovuta la verifica dei rapporti illuminanti, l’intervento si configura come ristrutturazione e pertanto si attua con SCIA, onerosa, fatti salvi i casi di esonero previsti per legge.

3. Domanda:

La nuova definizione di Ristrutturazione edilizia prevede che “L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Significa che la demolizione con ricostruzione con aumento di volumetria è ammissibile solo se l’edificio si trova in un’area normata dagli strumenti urbanistici vigenti come rigenerazione urbana, per la cui individuazione si presume bisognerà aspettare l’approvazione del PUG, oppure l’aumento di volume è ammissibile purché non superi gli indici di fabbricabilità del superficie fondiaria del lotto previsti dagli strumenti edilizi vigenti?

Risposta:

Poiché le finalità della norma sono la riduzione del consumo suolo, il riuso e rigenerazione dei suoli già urbanizzati, il risanamento del costruito, il recupero a fini antisismici e il risparmio energetico, a strumento urbanistico vigente del Comune di Parma gli incrementi volumetrici ammessi sono:

– quelli derivanti da premi energetici:

    • REN art. 5 punto 5.2: Il premio volumetrico, pari al 20%, è inteso come incremento percentuale della SLU oggetto di miglioramento dell’efficienza energetica; l’incentivo del premio volumetrico non può essere applicato all’interno del centro storico
    • DGR 1715/2016 art. 5 comma 3: bonus volumetrico del 5%

– ampliamenti una tantum RUE (zona ZB2 art. 3.2.34, zona Verde privato art. 3.2.38).

4. Domanda:

Se all’interno di un terreno composto da più lotti, la cui superficie fondiaria totale è pari all’incirca a 1860 mq, vengono demoliti più fabbricati, di modeste dimensioni, per ricostruire un unico condominio è possibile presentare una SCIA per demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume, secondo le nuove disposizione del Decreto semplificazione?

Risposta:

Dalla lettura della domanda appare evidente che la stessa si riferisce ad un caso molto specifico di cui, tuttavia, non vengono forniti dati di dettaglio che consentirebbero il corretto inquadramento. Dalle informazioni fornite non risulta pertanto possibile inquadrare compiutamente la tipologia dell’intervento ammissibile.

5. Domanda:

Intervento di “RISTRUTTURAZIONE” ( demolizione e fedele ricostruzione) su immobile con vincolo paesaggistico in zona rurale…se gli strumenti urbanistici comunali mi permettono di ricostruire un fabbricato di pertinenze con cambio di destinazione d’uso a residenziale e modificare la forometria delle finestre per requisiti igienico-sanitari…sono ancora nella definizione di “Ristrutturazione”?

Risposta:

L’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01 prevede che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”. Pertanto, qualora l’immobile sia in zona soggetta a vincolo paesaggistico l’intervento è inquadrabile come ristrutturazione solo ove siano mantenuti sagoma, prospetti (e quindi stessa forometria) nonché gli altri elementi elencati nell’articolo.

6. Domanda:

Come inquadrare gli interventi di ristrutturazione (con alterazione dei parametri) negli immobili con vincoli “minori” e in zona A mantenendo l’accesso alla detrazione 110 ? (la nuova definizione di Ristrutturazione descrive genericamente le tutele ai sensi del Dlgs 42/2004 senza entrare nel merito…).

Risposta:

Premesso che la formulazione della domanda non consente di comprendere precisamente il quesito posto, si richiama l’art. 3 comma 1 lettera d) del DPR 380/01 il quale prevede che “Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”.

Per gli edifici soggetti a ristrutturazione in centro storico l’intervento deve altresì essere conforme a quanto specificatamente previsto all’allegato A2 “Disciplina particolareggiata per il centro storico” del RUE.

7. Domanda:

Si deve presentare un titolo per SCIA di demolizione e ricostruzione su immobile di cui esiste solo l’accatastamento di primo impianto dichiarato nel 2001 e conforme allo stato di fatto. Si presume dallo stato dei luoghi e dalla tipologia costruttiva che l’immobile sia anteriore al 1967 ma mai accatastato perché in comunità montana e per cui esente IMU. E’ corretto dichiarare la conformità urbanistica depositando come stato di fatto l’accatastamento di primo impianto?

Risposta:

Lo stato legittimo dell’immobile è quello definito dall’art. 9bis comma 1bis del DPR 380/01 (come aggiornato dalla L. 120 del 2020):

  • Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
  • Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
  • Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia.

Dalle informazioni fornite si può pertanto formulare una risposta positiva al quesito posto.

8. Domanda:

Un edificio costruito con Licenza, concessioni, dia varianti risulta conforme e attualmente concluso in ogni parte oggetto di pratiche edilizie ed abitato da tempo. Per lo stesso però non è mai stata richiesta un agibilità/abitabilità. Premesso che per il suddetto si intende accedere al 110%, L’edificio risulta conforme urbanisticamente senza che sia stata depositata l’agibilità? siccome verranno effettuati degli interventi edili si provvederà in questa occasione a presentare la SCEA contestualmente alla nuova fine lavori.

E’ possibile oppure occorre richiedere prima di effettuare i nuovi lavori presentare una SCEA tardiva?

Risposta:

Lo stato legittimo dell’immobile è quello definito dall’art. 9bis comma 1bis del DPR 380/01 (come aggiornato dalla L. 120 del 2020) che non richiama l’agibilità dell’immobile.

Pertanto, preso atto di quanto previsto all’art. 23 comma 2 della LR 15/13, fatte salve eventuali previsioni specifiche in tal senso a fini fiscali per poter accedere alle detrazioni, sono possibili entrambe le opzioni.

9. Domanda:

Ecobonus in un condominio: installazione cappotto e sostituzione caldaia. Nel caso in cui nei prospetti ci siano diverse aperture non corrispondenti all’ultimo titolo abilitativo, i prospetti andranno sanati presentando una scia in sanatoria per ristrutturazione?

Risposta:

Con riferimento alla definizione di stato legittimo, di cui all’art. 9bis comma 1bis del DPR 380/01 (come aggiornato dalla L. 120 del 2020), la risposta è affermativa.

10. Domanda:

Se un edificio (istituto case popolare) degli anni 60 non ha l’agibilità, come si possono gestire gli interventi legati al bonus 110 ed altri bonus non potendo per gli stessi redigere la Scia attestante l’Agibilità per i nuovi lavori.

Risposta:

Premesso che la formulazione della domanda non consente di comprendere precisamente il quesito posto, si fa presente quanto segue. Qualora l’edificio ricada nei disposti di cui all’art. 10 della LR 15/13, gli interventi dovranno rispondere agli adempimenti previsti per tali edifici con riferimento al soggetto proprietario dell’immobile. Qualora l’edificio non ricada nel quadro normativo suesposto, la SCEA e le relative certificazioni devono essere presentate secondo quanto previsto dall’art. 23 della LR 15/13.

11. Domanda:

Per l’assessore Alinovi: l’aumento di spessore delle murature su via pubblica porta ad occupazione di suolo pubblico con relativa tassazione. Si può rivedere tale criterio nell’ottica di incentivare gli interventi di riqualificazione?

Risposta:

Come già comunicato nel corso del webinar, non si ritiene ammessa l’interferenza con suolo pubblico in quanto si configura occupazione permanente di suolo pubblico. L’eventuale casistica di ingombro in proiezione, che tuttavia non determina occupazione di suolo pubblico e pertanto non risulta soggetta ad alcuna tassazione, sarà valutata “caso per caso” perché non vietato a priori e purché si ponga attenzione a decoro e sicurezza.

12. Domanda:

A proposito del “risvolto” del cappotto nel vano finestra. Esiste un margine di tolleranza rispetto al quale non si ricade in SCIA?

Risposta:

Non si ritiene esista un margine di tolleranza.

13. Domanda:

In caso di intervento su un condominio, la sostituzione degli infissi (oltre alla realizzazione del cappotto) determina la verifica della conformità urbanistica delle singole unità immobiliari?

Risposta:

Per la realizzazione del cappotto si rimanda a quanto disciplinato dall’art. 119 comma 13ter del DL 34/2020: Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”.

Si fa presente che la sola sostituzione degli infissi rientra negli interventi di manutenzione ordinaria, attuabili liberamente, e pertanto a livello edilizio non necessitano di asseverazioni di regolarità urbanistico-edilizia. Pertanto, fatto salvo eventuali diposizioni specifiche contenute nelle norme fiscali e la titolarità del soggetto che presenta la pratica edilizia e richiede lo sgravio (il condominio, il condominio per le parti comuni e i singoli privati per le parti private) si ritiene che la domanda abbia maggiore rilevanza dal punto di vista fiscale che non edilizio.

  • Risposte del Ing. Marcello Bianchini Frassinelli, Settore Lavori Pubblici e Sismica, Comune di Parma, inerenti al tema: Adempimenti necessari ai fini del Superbonus per interventi antisismici

14. Domanda:

BIANCHINI FRASSINELLI: un intervento di ristrutturazione edilizia soggetto a PDC riguardo ad una unità immobiliare costituita da 3 corpi contigui destinati a deposito agricolo che prevede il recupero di un corpo di fabbrica e la demolizione e ricostruzione con ampliamento superiore al 20% degli altri due e un cambio d’uso totale a residenziale può rientrare nella sua totalità nel superbonus sismico 110%?

Risposta:

Non vedo perché no. Il discrimine risiede se l’unità immobiliare è anche unità strutturale ai sensi del par. 8.7.1 delle NTC 2018, in modo che l’intervento (nel caso specifico parrebbe di adeguamento) sia ammissibile per l’intero edificio.

15. Domanda:

Bianchini non ha citato gli interventi locali. Perchè? nelle asseverazioni non si è obbligati a passare classi di sicurezza sismica.

Risposta:

Con grande sincerità, che un intervento locale usufruisca del Superbonus è – politicamente parlando – un controsenso, in quanto il giusto obiettivo sarebbe quello di migliorare la prestazione sismica di un edificio che ne è privo o che presenta vulnerabilità. Dal punto di vista strutturale, il Sismabonus era migliore in quanto obbligava all’aumento della categoria sismica dell’unità strutturale. All’interno della definizione di intervento locale ricadono opere che non posseggono queste caratteristiche (si veda, ad esempio, l’inserimento di una cerchiatura a seguito di un’apertura in un setto portante di muratura), senza implicare una valutazione della sicurezza globale dell’edificio. Attenzione, però, alla circostanza per la quale, in sede di deposito del progetto esecutivo delle strutture, occorre depositare anche l’asseverazione del Professionista abilitato riguardante la classe di rischio sismico dell’unità strutturale, la quale è possibile solamente a seguito di detta valutazione della sicurezza strutturale ai sensi del par. 8.3 delle NTC 2018.

16. Domanda:

Per ing. Bianchini: per accedere al superbonus includono tutti gli interventi migliorativi non necessariamente dimostrando un salto di classe sismica, quindi il rifacimento strutturale del tetto con realizzazione di cordolo in c.a. consente di accedere al bonus 110%?

Risposta:

Fatto salvo il rispetto delle NTC 2018 e, quindi, della condizioni di non peggioramento, è possibile richiedere il Superbonus per l’intervento in oggetto sia se classificabile come “locale” che come “miglioramento/adeguamento”.

Comune di Parma: variante al RUE POC e ZAC

Si informa che dal 20.01.2021 è stata disposta la pubblicazione all’Albo Pretorio on line dell’avviso relativo alla variante al RUE al POC e alla ZAC adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 21.12.2020  avente per oggetto “Variante al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), al Piano Operativo Comunale (POC) e alla Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC) in adeguamento alla Variante Generale di Piano Strutturale Comunale (PSC 2030). ADOZIONE. Artt. 33 e 34 L.R. 20/2000 ss.mm. – Art. 4 comma 4 della L.R. 24/2017 ss.mm. – Art. 3 L.R. 15/2001 ss.mm. – I.E.”

Da quella data la variante succitata è depositata presso la S.O. Servizio Archivi e Protocollo (c/o Direzionale Uffici Comunali, Largo Torello De Strada n. 11/A – Parma) – termine per il ricevimento delle osservazioni 22.03.2021 (da indirizzare al Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio –  S.O. Pianificazione Generale . arch. Emanuela Montanini,  Largo Torello De Strada 11/A – Parma).

Si precisa che copia informatica dell’atto succitato è scaricabile dal link: https://ssl.comune.parma.it/RicercaAtti/Pages/Ricerca.aspx

E.R.: Rinnovo Commissione regionale per il paesaggio

La Regione Emilia-Romagna procede al rinnovo, per scadenza naturale, della Commissione regionale per il paesaggio di cui dell’art. 137 del D. Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e dell’all’art. 71 della L. R. n. 24 del 2017. 

In attuazione della normativa regionale, la Giunta regionale, con DGR n. 1611 del 16/11/2020, ha approvato la composizione della Commissione regionale, le modalità di funzionamento e ha designato il Presidente dello stesso organo regionale. 

La Commissione regionale, quindi, è composta come di seguito riportato: 

per la Regione Emilia-Romagna: 

  • il Responsabile del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio; 
  • il Funzionario P.O. Pianificazione paesaggistico del Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica, dei trasporti e del paesaggio; 

per il Ministero dei Beni e della attività culturali e del turismo: 

  • Direttore del Segretariato Regionale del Ministero dei beni culturali e delle attività culturali e del turismo per l’Emilia-Romagna; 

e, in base alla competenza territoriale delle proposte e degli oggetti esaminati dalla Commissione regionale: 

  • Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Città metropolitana di Bologna e delle province di Reggio Emilia, Modena e Ferrara; 
  • Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle province di Parma e Piacenza; 
  • Soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio delle provincie di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini; 

Esperti di paesaggio: 

N. 3 esperti di paesaggio per ogni macro-area:

  1. territorio corrispondente alle Province di Piacenza e Parma
  2. territorio corrispondente alla Città metropolitana di Bologna e delle Province di Reggio Emilia, Modena, Ferrara
  3. territorio corrispondente alle Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini),

individuati dalla Giunta regionale di norma tra soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio.

I componenti esterni verranno scelti nell’ambito delle terne eventualmente designate dalle Università aventi sede in Regione, dalle fondazioni aventi per statuto finalità di promozione e tutela del patrimonio culturale e dalle associazioni portatrici di interessi diffusi oppure designati direttamente dalla Giunta regionale.

A tal fine la Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna ha avviato una raccolta di candidature attraverso gli ordini provinciali.

Gli iscritti interessati a presentare la propria candidatura possono inviare una mail alla segreteria dell’Ordine info@archiparma.it  entro e non oltre lunedì 18 Gennaio ore 12.00. La mail deve avere come titolo la dicitura CANDIDATURA COMMISSIONE PAESAGGIO E.R., e dev’essere corredata di curriculum professionale dal quale si possa evincere con chiarezza la rispondenza ai requisiti richiesti.

L’Ordine provvederà ad inviare le domande con allegato CV alla Federazione Ordini Architetti E.R., che si occuperà di inviare la documentazione raccolta all’organo regionale competente entro la data stabilita.

REQUISITI RICHIESTI PER LA DESIGNAZIONE (vedi allegato)

I componenti esterni di cui si tratta verranno individuati tra i soggetti di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio. 

Si specificano di seguito alcuni campi di professionalità/esperienza che si richiede siano di competenza dei designati:

  • pianificazione territoriale e paesaggistica; 
  • tutela, valorizzazione e gestione del paesaggio; 
  • progettazione edilizia e urbanistica; 
  • tutela beni archeologici, architettonici e culturali; 
  • tutela dell’ambiente, della natura e degli aspetti geomorfologici; 
  • analisi e rappresentazione del territorio; 
  • gestione del territorio rurale e forestale. 
  • La conoscenza e l’esperienza dei designati si deve intendere relativamente alle singole macro-aree territoriali sopra indicate. 

Il possesso dei requisiti richiesti verrà valutata dal Servizio regionale competente attraverso l’analisi del curriculum vitae individuale, senza il quale la candidatura sarà considerata non valida. 

L’individuazione degli Esperti di paesaggio, sulla base dell’istruttoria tecnica, sarà oggetto di deliberazione della Giunta regionale. La Commissione regionale verrà successivamente nominata con decreto del Presidente della Regione, e durerà in carica 5 anni. La sua sede è presso la Regione Emilia-Romagna. 

Si raccomanda la presa visione del “Regolamento per il funzionamento della Commissione regionale per il paesaggio” riportato nella delibera DGR n. 1611 del 16/11/2020

Per tale incarico non sono previsti compensi economici e rimborsi spesa (vedi Art. 7).

Parco dello Sport a Medicina

Il Comune di Medicina ha indetto un concorso di idee tramite una procedura aperta in unico grado, in forma anonima per l’acquisizione di proposte ideative relative alla realizzazione dei lavori in oggetto, con l’individuazione di un soggetto vincitore, a cui affidare successivamente, previo reperimento delle risorse economiche necessarie, le fasi successive della progettazione e della direzione dei lavori, con procedura negoziata senza bando.

L’obiettivo a cui tendere attraverso il progetto, maturato e condiviso dai partecipanti al laboratorio e dall’Amministrazione comunale è la creazione di un parco che sia bello, vivibile, attrezzato, attrattivo, integrato al centro storico e accessibile con percorsi, in cui le persone di ogni età e abilità e gli studenti delle molte scuole presenti, possano muoversi a piedi e in bicicletta, in sicurezza, e dotato di parcheggi per chi viene da fuori.

Per le procedure del concorso e per i rapporti fra Ente banditore e concorrenti, al fine di garantire anonimato e condizioni uniformi di partecipazione, saranno utilizzate esclusivamente vie telematiche, attraverso il seguente sito web (appositamente predisposto per il concorso): https://www.concorsiarchibo.eu/parco-sport-medicina

CALENDARIO

  • Pubblicazione, 22 Dicembre 2020
  • Apertura iscrizioni e contestuale invio elaborati e documentazione amministrativa, 18 Gennaio
  • Chiusura delle iscrizioni e contestuale invio degli elaborati e della documentazione amministrativa entro le ore 12,00 del giorno 22 Marzo

PREMI

Il Concorso si concluderà con una graduatoria di merito e con l’attribuzione dei seguenti premi e riconoscimenti:

  • Premio per il 1° classificato: 5.000,00 Euro;
  • Premio per il 2° classificato: 2.000,00 Euro;
  • Premio per il 3° classificato: 1.000,00 Euro;

Riqualificazione urbana borgo di Montechiarugolo

Con determinazione 794 del 24/12/2020 è stato approvato la manifestazione di interesse per la candidatura alla riprogettazione della disciplina particolareggita del borgo storico di Montechiarugolo nell’ottica della riqualifcazione urbana dello stesso

Determina 794/2020   ACCEDI

Modulo di candidatura    SCARICA

L’Amministrazione Comunale intende avviare un procedimento volto all’acquisizione di interesse da parte di professionisti/soggetti esterni, preliminarmente all’affidamento dell’incarico per riprogettazione della disciplina particolareggiata del borgo di Montechiarugolo.

L’ oggetto del presente incarico dovrà essere redatto in conformità delle disposizioni stabilite dalla legge regionale 24/2017 “Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio”.

Il processo guida per la predisposizione della nuova disciplina particolareggiata  dovrà essere quello volto a garantire la coerenza tra le caratteristiche e lo stato del territorio e le previsioni degli strumenti di pianificazione, nonché  a verificare nel tempo l’adeguatezza e l’efficacia delle scelte operate, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di rigenerazione, sviluppo economico/turistico  e sociale, e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio.

Lo stesso dovrà muoversi da una approfondita conoscenza del territorio, cioè da una analisi dei suoi caratteri, del suo stato di fatto e dei processi evolutivi che ne sono peculiari, fissando gli obiettivi e le scelte di assetto dello stesso. Tali analisi e le scelte di assetto dovranno essere sviluppate  in coerenza sia con  i contenuti del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) ri-assunto,  sia   con gli  strumenti di pianificazione sovraordinata e dovrà essere coordinato nel rispetto  delle  strategie e  delle linee programmatiche infrasettoriali del Comune di Montechiarugolo.

Il progetto dovrà essere teso al coinvolgimento dei cittadini, degli individuati stakeholders e delle realtà pubbliche e private che possano essere coinvolte nel perseguimento degli obbiettivi di rigenerazione dei luoghi.

Le caratteristiche progettuali, nel dettaglio, verranno esplicitate nella successiva fase di invito al concorso progettuale.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE:

Possono presentare la propria candidatura i seguenti soggetti:

  • Libero professionista singolo o associato nelle forme di legge (art. 90 c.1 lett. d) D.Lgs. 163/06);
  • Società di professionisti (art. 90 c.1 lett. e) D.Lgs. 163/06);
  • Società di ingegneria (art. 90 c.1 lett. f) D.Lgs. 163/06);
  • Consorzio stabile di società di professionisti (art. 90 c.1 lett. h) D.Lgs. 163/06)
  • Prestatore di servizi di ingegneria ed architettura stabilito in altri stati membri (art. 90 c.1 lett. f-bis) D.Lgs. 163/06)
  • Raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti (art. 90 c.1 lett. g)

I soggetti interessati dovranno risultare iscritti ai relativi albi professionali, ognuno per la proprie competenze e possedere i seguenti requisiti comprovati da curriculum:

  • esperienza nel settore della programmazione-pianificazione urbanistica e della tutele paesaggistiche architettoniche;

Le dimostrazioni di interesse potranno essere presentate in forma singola, in associazione con altri professionisti singoli, associati o temporaneamente raggruppati, ovvero in società̀ di professionisti o ingegneria regolarmente iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali.

In caso di associazione o raggruppamento temporaneo ovvero in caso di società̀, dovrà̀ essere indicato il nominativo della persona che dovrà̀ avere il ruolo di legale rappresentante, nonché il soggetto che si occuperà̀ della integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

Tali raggruppamenti non sono vincolanti, fatto salvo il capogruppo mandatario, gli stessi potranno essere modificati e/o implementati all’atto di presentazione della proposta progettuale in fase di procedura negoziata per meglio aderire alle esplicite richieste di incarico

PRESENTAZIONE CURRICULA:

I curricula dovranno essere redatti in conformità, oltre quanto sotto riportato in relazione alla specifica competenza con particolare riferimento all’oggetto del presente incarico.

Il curriculum dovrà essere accompagnato dalla domanda di partecipazione (ALLEGATO 1) in cui è riportata una dichiarazione ex art. 46 D.P.R. 445/00, con la quale il soggetto interessato attesta l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 163/06.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE:

  1. istanza di partecipazione, secondo il fac-simile scaricabile dal sito del Comune;
  2. curriculum professionale redatto secondo quanto definito al paragrafo precedente.

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire entro le ore 12:00 del 2 Febbraio 2021 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@postacert.comune.montechiarugolo.pr.it recante il seguente oggetto:

“MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE AL CONCORO DI PROGETTAZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA RIPROGETTAZIONE DELLA DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA DEL BORGO STORICO DI MONTECHIARUGOLO”

PROCEDURA DI SELEZIONE  dei SOGGETTI AMMESSI ALLA FASE SUCCESSIVA :

A seguito di valutazione di rispondenza ai requisiti fissati si provvederà a stilare l’elenco dei soggetti da invitare alla fase successiva di presentazione della proposta progettuale tra le quali, in maggior rispondenza alle richieste concorsuali, verrà affidato l’incarico.

L’importo complessivo della prestazione, che verrà affidata con successiva procedura, sarà di euro 30.000, oneri previdenziali e IVA esclusi.

Comune di Parma: presentazione Dichiarazioni di Conformità impianti

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia di digitalizzazione dell’Ente il Comune di Parma, al fine di determinare una maggiore efficacia e tempestività dei servizi, contribuendo così a migliorare la qualità del rapporto con i cittadini e con le imprese, apportando una continua semplificazione dei procedimenti anche in riferimento alle tipologie “minori”, informa che a far tempo dal 01/03/2021 le Dichiarazioni di Conformità degli Impianti alla regola d’arte (DICO) ex Legge n. 46/1990 così come sostituita e in parte abrogata dal DM n. 37/2008, dovranno essere presentate, mediante compilazione del modello che si trasmette in allegato, corredato di tutta la documentazione obbligatoria, esclusivamente a mezzo PEC al seguente indirizzo: suap@pec.comune.parma.it

Master di II livello “Capitale Naturale e Aree Protette. Pianificazione, Progettazione, Gestione”

Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato al soddisfacimento della domanda di alta formazione e di aggiornamento tecnico-scientifico e culturale proveniente da una vasta gamma di attività collegate sia alla istituzione e pianificazione, alla programmazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette – terrestri e marine – in ogni fattispecie e tipologia, sia ad altre forme di tutela del territorio, dell’ambiente e del paesaggio. Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master si avvale: a) delle competenze scientifiche teorico-metodologiche e sperimentali e dell’esperienza didattica dei docenti della Sapienza Università di Roma, in particolare del Dipartimento PDTA, Facoltà di Architettura; b) delle competenze di Enti e Organismi a livello locale, nazionale e internazionale relative alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione; c) dell’apporto del mondo professionale, della produzione e dei servizi negli ambiti tematici relativi alle strategie, agli strumenti e ai meccanismi attuativi della Pianificazione, progettazione e gestione delle Aree naturali protette e dei territori contermini e finalizzate alla loro tutela, valorizzazione e rigenerazione.

Il master è organizzato dal Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura (PDTA) della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con l’Associazione Direttori e Funzionari delle Aree Protette (AIDAP). Al link https://www.uniroma1.it/it/offerta-formativa/master/2021/capitale-naturale-e-aree-protette-pianificazione-progettazione-e, è pubblicato il Bando per presentare domanda di ammissione alla quarta edizione del Master (AA 2020/2021).

La scadenza per la presentazione delle domande di ammissione è fissata al 15 gennaio 2021.

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