Fabbricati rurali censiti al catasto terreni da dichiarare al catasto fabbricati (art. 13, commi 14- ter e 14-quater, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201) – Notifiche degli atti di contestazione.
Come è noto, l’Ufficio Provinciale – Territorio nel corso del 2017 è impegnato nelle attività relative agli adempimenti previsti dall’art. 13, comma 14-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. L’Ufficio ha svolto una preliminare attività istruttoria, finalizzata all’individuazione dei fabbricati da censire al catasto fabbricati.
A seguito di tale istruttoria, sono state inviate le comunicazioni bonarie ai titolari di diritto degli immobili, per i quali sussisteva la necessità di ulteriori informazioni. Quindi, attualmente sono in esame i casi di avvenuta segnalazione e quelli di assenza di risposta. Successivamente, l’Ufficio attiverà, ai sensi dell’art. 13, comma 14-quater della norma citata, le notifiche degli atti di contestazione, il cui avvio delle spedizioni è previsto a partire dal mese di novembre.
Per gli immobili che vanno dichiarati al catasto fabbricati, è necessario l’intervento di un tecnico professionista per la redazione degli atti di aggiornamento sia al catasto terreni che al catasto fabbricati.
Pertanto, qualora siano in corso le operazioni per la predisposizione degli atti di aggiornamento, il professionista incaricato, per poter usufruire della sospensione dell’invio della notifica, per un breve periodo, dovrà tempestivamente darne notizia all’ufficio, tramite mail al seguente indirizzo: dp.parma.uptparma@agenziaentrate.it
Nella richiesta, va indicato come oggetto: “Differimento invio notifica atto di contestazione per redazione atto di aggiornamento”, ed allegato il conferimento dell’incarico.
Ricordiamo che, ai fini della dichiarazione in catasto dei fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità, occorre l’utilizzo della tipologia “Fabbricato ex rurale – art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06”. Inoltre, è auspicabile che il tecnico redattore, nei casi di disallineamento degli intestati, fornisca ogni utile informazione sulla titolarità dell’immobili.
In ogni modo, l’Ufficio si avvarrà della facoltà di rivedere le proprie determinazioni alla luce delle eventuali informazioni che dovessero pervenire, per fondati motivi, successivamente all’invio degli atti di contestazione.
È prevista a breve l’attivazione di procedure mirate all’aggiornamento dinamico degli elenchi, già pubblicati a partire dal 16 gennaio 2017 sul sito istituzionale dell’Agenzia delle Entrate, in modo da ottenere l’eliminazione da tali elenchi degli immobili per i quali gli uffici procederanno a riscontrare l’assenza dell’obbligo di dichiarazione al catasto fabbricati.
Ricordiamo, infine, che la Direzione Regionale dell’Emilia Romagna ha attivato un canale di contatto dedicato alle “Informazioni sui fabbricati rurali”, utilizzabile tramite i siti istituzionali (regionale e provinciali) in “Contatta l’Agenzia”, accedendo al servizio “Contatta l’Agenzia – pdf” ed inviando una e-mail all’indirizzo: dr.emiliaromagna.staffcontatti@agenziaentrate.it.
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