In risposta al quesito posto dall’ OAPPC di Frosinone il CNAPPC ha dato il seguente riscontro:

“Con riferimento alla questione prospettata con la nota che si riscontra, del 1 luglio 2021 prot. 0000844, si osserva che il DM LLPP 11 marzo 1988, relativo alle norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, prevede all’art. 1 che “per quanto attiene al calcolo ed al dimensionamento delle strutture e dei manufatti considerati nelle presenti norme, ai relativi materiali, ai procedimenti e metodi costruttivi si rimanda alle vigenti norme specifiche e in particolare alle norme emanate in applicazione della legge 5 novembre 1971, n. 1086″. 

Come noto, tale ultima disposizione individua anche l’architetto tra i soggetti competenti alla progettazione, direzione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio armato, precompresso e a struttura metallica. 

Oltre a ciò, il Parere Ministero Lavori Pubblici, 17 dicembre 1993, N. 138, ritiene, al riguardo, che in materia idrogeologica sussista competenza concorrente tra geologi, architetti ed ingegneri. 

Appare pertanto sostenibile ritenere che per lavori di interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico sussista anche la competenza dell’architetto, trattandosi di attività ove sussiste competenza concorrente e non vi è una specifica ed esclusiva riserva di legge (cfr. in merito alla competenza concorrente T.A.R. Toscana – Sez. Iª – sentenza del 24.07.1998, n° 463; T.A.R. Lazio – Sez. Iª – sentenza del 26.09.2000, n° 7400; Consiglio di Stato – Adunanza Generale del 2.06.1994 – parere n° 154/1994; Cons. Giust. Amm. Sic. – Sezione consult. – sentenza del 14.06.1999, n° 254; Consiglio di Stato – Sez. Vª – sentenza del 3.08.2004, n° 5417, Consiglio di Stato – Sez. IIª – sentenza del 19.01.2005, n° 797; Corte di Cassazione – Sez. IIIª Civile – sentenza del 7.07.1999, n° 7023).

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