L’aggiornamento e lo sviluppo professionale continuo (formazione obbligatoria) per gli architetti è introdotto dal D.P.R. 137/2012 e normato con il “Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale” e le “Linee guida attuative del Regolamento”, approvate dal Consiglio Nazionale.
Le attività valevoli ai fini di tale aggiornamento devono essere, dove previsto, sottoposte a preventiva verifica e attribuzione dei relativi crediti formativi professionali da parte del Consiglio Nazionale degli Architetti (CNAPPC). L’organizzazione di tali corsi di formazione, in conformità con l’art. 7 del D.P.R. 137/2012, può essere effettuata anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti “previa motivata proposta di delibera del Consiglio Nazionale (degli Architetti PPC) da trasmettere al Ministro vigilante al fine di ottenere il parere vincolante dello stesso“.
Con riferimento al punto 6.3 delle Linee guida attuative del Regolamento “Procedure di autorizzazione degli eventi formativi promossi da associazioni di iscritti agli albi e dal altri soggetti”, l’inoltro delle istanze di autorizzazione dovrà avvenire nel seguente modo:
– per gli eventi di carattere nazionale: al Consiglio Nazionale secondo quanto indicato nel sito del CNA;
– per gli eventi di carattere locale: agli Ordini territoriali di competenza.
L’Ordine Architetti P.P.C. Parma ha regolamentato con una procedura interna, nel rispetto dei disposti normativi di cui sopra, le modalità per la richiesta di accreditamento da parte di soggetti formatori terzi.