Fabbricati rurali censiti al Catasto dei terreni da dichiarare al Catasto Edilizio Urbano. Adempimenti di cui all’articolo 13, commi 14-ter e 14-quater del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni con Legge 214/2011.
Come è noto, con l’articolo 13, comma 14-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n° 201 è stato introdotto l’obbligo, per gli aventi diritto sugli immobili in oggetto, ancora censiti al Catasto Terreni di dichiararli al Catasto Edilizio Urbano. Chi non ha adempiuto entro il termine stabilito del 30 novembre 2012, può ancora presentare la sopraccitata dichiarazione usufruendo dell’istituto del ravvedimento operoso.
In mancanza di ciò e quindi perdurando tale inadempimento, la Direzione Provinciale di Parma procederà all’accertamento, in via sostitutiva del soggetto avente obbligo ed ancora inadempiente, con oneri a carico di questi ed applicando le sanzioni previste dalla Legge.
I proprietari inadempienti riceveranno nel seguito una comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, con la quale verranno invitati a regolarizzare spontaneamente la posizione catastale dell’immobile, beneficiando in tal modo della irrogazione di sanzioni ridotte – in ragione delle modifiche al quadro normativo introdotte dalla Legge di Stabilità del 2015.
In merito all’attività di regolarizzazione catastale dei fabbricati in oggetto, si rende noto che l’Agenzia ha reso disponibile sulla pagina Web del proprio sito l’elenco dei suddetti fabbricati che, per territorio comunale di ogni provincia, risultano ancora censiti al Catasto Terreni.
INFO
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